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CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

INDICE

04 PREMESSA

05 CARTADEIVALORIEDEIPRINCIPI

07 CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEICONFRONTIDEGLISTAKEHOLDER)

09 CODICEDICONDOTTA

12 DIRETTIVADIAPPLICAZIONEDELCODICEETICO

15 DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLEASSOCIAZIONITERRITORIALIDELMEZZOGIORNO

Normativa del sistema

 CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell’impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l’elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le best practice a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l’intero sistema.

E’ altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l’insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l’attività coerentemente con la vision di Confindustria definita nello statuto:

“Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese”.

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un’efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all’attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

  • −  Carta dei valori e dei principi

  • −  Carta degli impegni (nei confronti degli Stakeholder)

  • −  Codice di condotta

    Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

  • −  il sistema confederale nel suo complesso

  • −  le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli

  • −  gli imprenditori associati

  • −  gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;

  • −  gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

    CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell’impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l’innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest’ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l’implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all’innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti Stakeholder.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l’adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c’è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli Stakeholder, secondo comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell’intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli Stakeholder, ne rispetta le attese e, mediante l’ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s’impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l’attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

Normativa del sistema / pag. 5 di 16

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli Stakeholder e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.
Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell’innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale. Confindustria agisce e svolge la propria attività nell’interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L’attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un’azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.
Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell’esclusivo interesse dell’organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l’unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.
Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.
In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative. Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell’interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.
Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell’economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di corporate citizenship, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.
Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L’eco- efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un’attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull’ambiente. Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

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CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell’intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti Stakeholder.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

  • −  Imprenditori associati

  • −  Imprenditori che rivestono incarichi associativi

  • −  Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni

  • −  Dipendenti.

    Imprenditori associati

    Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

    Pertanto, con riferimento all’attività d’impresa, si impegnano ad assicurare:

  • −  in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile

  • −  il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d’eccellenza

  • −  ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale

  • −  in ogni contesto, comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato

  • −  che, nei processi di vendor rating, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale

  • −  nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative

  • −  nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

    Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

  • −  una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia

  • −  di operare nell’esclusivo interesse dell’Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l’unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il

decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all’interno del sistema confederale

  • −  un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l’assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l’indipendenza, la correttezza, l’integrità e l’autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti

  • −  una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

    Imprenditori che rivestono incarichi associativi

    L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

    In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l’intero sistema associativo.

    I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell’organizzazione di appartenenza.

    Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

    • −  operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l’ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite

    • −  mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse

    • −  fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte

    • −  trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze

    • −  mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa

    • −  coinvolgere gli organi preposti dell’organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi

    • −  rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

  • −  svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall’Associazione che rappresentano

  • −  informare l’Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato

  • −  assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l’ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti

  • −  rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell’Associazione

  • −  comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

    Dipendenti

    I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell’agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell’immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

    I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura

del rapporto lavorativo o dall’inquadramento contrattuale, si impegnano a:

  • −  comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice etico e dei valori associativi

  • −  comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001

  • −  tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell’immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all’ottenimento di vantaggi personali

  • −  improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti

  • −  dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La Giunta, nell’esercizio delle sue attribuzioni previste dall’art. 27, lett. g) dello statuto, allo specifico scopo di salvaguardare l’immagine dell’imprenditoria rappresentata,

considerato che

  •   l’Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso comportamenti propri dell’imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo

  •   detto contributo può realizzarsi solo con l’impegno e la partecipazione di tutte le componenti del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso

    premesso, in coerenza a tali principi, che

  •   Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall’Assemblea straordinaria del 19 giugno 1991

  •   ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli associati

  •   ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordate a quelle dei Probiviri di Confindustria

  •   e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni tutto il Sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti

  •   ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera imprenditoria rappresentata

    approva la seguente Direttiva di applicazione

  1. I Probiviri di Confindustria, in forza dell’art. 43, comma V, dello statuto, hanno il potere di disporre la decadenza delle cariche del Sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

  2. I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall’incarico rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da questa stessa Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto

    •   volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell’azione della Pubblica Amministrazione e dell’Autorità Giudiziaria

    •   contrari all’ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio

    •   consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell’ordine democratico.

  3. Per le ipotesi di reato predette, i Probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell’incarico rivestito.

  1. IProbiviri,inforzadell’art.43,commaV,dellostatuto,devonoprendereinesamequalsiasi richiesta venga loro proposta da:

    •   Presidente confederale

    •   Consiglio direttivo

    •   Giunta

    •   Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al

      complesso degli associati.

  2. IProbiviriconfederalisonolegittimatiadintervenireinviasurrogatoriaqualorasiamancata l’iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.

  3. In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall’incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta.

I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

***

Reati contro la Pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia

  •   Peculato (art. 314 c.p.)

  •   Concussione (art. 317 c.p.)

  •   Corruzione

    •   corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all’ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)

    •   corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
       pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale

      aggravata (art. 321 c.p.)

  •   Violazione dei sigilli commessa dal custode (art. 349, II comma c.p.)

  •   Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (art. 368 c.p.)

  •   Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa

    perizia o interpretazione, frode processuale (artt. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.),

    limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti

  •   Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (art. 380

    c.p.)

  •   Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 386 c.p.)

    Reati contro l’ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso

  1. DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA

    •   Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla

      fattispecie di cui al comma II (art. 437 c.p.)

    •   Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

  2. DELITTICONTROL’ECONOMIAPUBBLICA,L’INDUSTRIAEILCOMMERCIO
     Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di

    produzione (art. 499 c.p.)

 Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al

comma II (art. 513 c.p)

C. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

  •   Rapina (art. 628 c.p.)

  •   Estorsione (at. 629 c.p.)

  •   Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

  •   Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

  •   Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) D. REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942

     Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)
    Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni

    di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell’ordine democratico

  •   Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma III (art. 270 c.p.)

  •   Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 279/bis c.p.)

  •   Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

  •   Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)

  •   Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)

  •   Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)

  •   Guerra civile (art. 286 c.p.)

  •   Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.)

  •   Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (art. 288 c.p.)

  •   Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla

    fattispecie di cui al comma I (art 289 c.p.)

  •   Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della

    fattispecie di cui al comma IV a meno che non si sia verificata la morte (art. 289 bis c.p.)

  •   Pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.)

  •   Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice

    partecipazione di cui al comma II (art. 305 c.p.)

  •   Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

  •   Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di

    cui al comma II (art 416 c.p.)

  •   Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

  •   Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74

    D.P.R. n. 309/1990)

    Approvata dalla Giunta confederale il 10 settembre 1992

DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO

Premesso che

  • -  costituisce patrimonio storico dell’Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-produttive

  • -  in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l’integrità dei comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna

  • -  nel 1992 la Giunta ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi dell’immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad attività malavitose

  • -  nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l’assistenza del sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti passivi, prevedendo l’applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta

  • -  continuano le iniziative assunte dalle organizzazioni del Mezzogiorno per contrastare i fenomeni estorsivi con campagne di comunicazione e accordi con le istituzioni come quelle della Confindustria Campania, Calabria e dell’Associazione di Napoli

  • -  Confindustria condivide le valutazione emerse nella Commissione Mezzogiorno che evidenziano che è sulla sfida del rafforzamento delle condizioni di libertà economica che si giocano le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno.
    Ed è su questo fronte che gli imprenditori possono giocare un ruolo fondamentale, essendo acquisito che per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata porta alle attività imprenditoriali non è sufficiente, infatti, il solo l’intervento delle istituzioni.

    Occorre, anche una decisa presa di coscienza della complessità e gravità del fenomeno da parte del mondo delle imprese e in particolare delle Associazioni territoriali del Mezzogiorno che aderiscono a Confindustria, cui spetta il compito di porre in essere iniziative idonee ad affiancare l’impegno preminente delle istituzioni

  • -  la Commissione Mezzogiorno, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario approvare, il 13 gennaio 2010, la delibera che sottopone alla Giunta per uniformare le politiche e le iniziative del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno, individuando dei modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi

  • -  Confindustria ritiene fondamentale rinnovare il proprio impegno e quello delle sue componenti maggiormente coinvolte per contrastare la malavita organizzata e i suoi tentativi di aggredire e penetrare nel sistema economico produttivo sano

la Giunta delibera le seguenti norme speciali di attuazione del Codice etico del 19 giugno 1991 e della delibera di applicazione dello stesso del 10 settembre 1992 per le Associazioni del Mezzogiorno

  • -  costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la denuncia all’Autorità giudiziaria o la comunicazione all’Associazione di riferimento di aver subito un’estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali

  • -  eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi della Confindustria, con la conseguenza che i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere all’applicazione delle sanzioni statutariamente previste

  • -  i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione del Mezzogiorno, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre - d’intesa con i Probiviri confederali incaricati di analoghe funzioni - agli organi competenti dell’Associazione, in casi specifici, le seguenti sanzioni:

    espulsione dell’impresa nel caso di

  1. condanna dell’amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell’impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all’articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)

  2. confisca,conprovvedimentodefinitivo,deibenidiproprietàdell’imprenditore

    sospensione dell’impresa nel caso di

  1. irrogazione in capo all’impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza

  2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati

  3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all’impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all’Associazione la propria autosospensione.

La Giunta, inoltre, delibera che

  • -  le imprese del Mezzogiorno all’atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo le Associazioni potranno stipulare specifici Protocolli con Enti istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la comunicazione di informazioni tra le stesse e la Confindustria.

  • -  le Associazioni del Mezzogiorno sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le imprese associate parte lesa o imputata

  • -  le stesse organizzazioni, insieme a Confindustria, si impegnano a prevedere strumenti e forme di comunicazione interna per rendere edotte le imprese associate dei contenuti della suddetta delibera

  • -  le precedenti disposizioni sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutte le Associazioni territoriali del Mezzogiorno, integrando automaticamente le rispettive normative di riferimento.

    Approvata dalla Giunta confederale del 28 gennaio 2010 

Allegati:
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Annesso 1

CODICE DI COMPORTAMENTO AEI

Assemblea Straordinaria 19 Settembre 2016

INDICE

CODICE DI COMPORTAMENTO
RUOLO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ATTUAZIONE DEL CODICE
ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

PREMESSA

CODICE DI COMPORTAMENTO AEI

Il Codice di Comportamento AEI impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

  • −  Associati (persone fisiche e persone giuridiche)

  • −  Associati e non Associati che rivestono incarichi associativi

  • −  Associati e non Associati che rappresentano AEI in organismi esterni

  • −  Dipendenti

  • −  Collaboratori e Consulenti (Associati e non Associati Soci)

  • −  Terzi, ossia tutti colori che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti con AEI (fornitori, partner, Istituzioni, Associazioni, ecc.)
    Qualsiasi rapporto con AEI implica l’accettazione e la piena adesione al presente Codice.
    La sua osservanza e applicazione è fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell’Associazione, elementi che costituiscono un patrimonio fondamentale per il successo della stessa.
    Il presente Codice è fondamentale anche per la prevenzione dei comportamenti illeciti previsti dal D.Lgs 231/2001.
    Tutti i destinatari del presente Codice si impegnano ad assicurare:

- il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole con esplicito riferimento a quelle in ambito assicurativo, previdenziale, fiscale, antinfortunistico, ambientale);
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, autonomia, correttezza e trasparenza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative, perseguendo la tutela dell’immagine dell’Associazione astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con AEI o volta all’ottenimento di vantaggi personali;

- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi;

- una piena, leale, corretta collaborazione con le Autorità nel corso di attività ispettive.

1. Rappresentanza

La rappresentanza di AEI spetta al Presidente ed al Consiglio Generale. Il Consiglio Generale può assegnare a Consiglieri o Soci deleghe speciali a rappresentare AEI in “Organizzazioni” professionali, nazionali o internazionali.
La scelta dei “delegati” avviene con procedure trasparenti e, per i Soci, previa adeguata informativa; essi rimangono in carica per la durata del Consiglio Generale che ha effettuato la designazione.

Ogni “delegato” è tenuto ad informare adeguatamente il Consiglio Generale in merito all’andamento dell’attività svolta. Tali “Organizzazioni” possono essere a titolo esemplificativo: Associazioni professionali, Università, Comitati e gruppi di lavoro, Enti pubblici, società di formazione esterna.
I componenti degli Organi sociali, dei Comitati tecnici e, in generale, chiunque rappresenti l’AEI, prestano la loro opera gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute nell’esercizio di particolari incarichi a nome e per conto di AEI, se non coperte dall’Organizzazione di appartenenza o dagli organizzatori.

2. Legalità e regole associative

Tutti i destinatari sono tenuti, nel perseguire gli obiettivi nei diversi contesti di operatività, a rispettare le norme di legge e regolamenti (ad esempio in materia di privacy, proprietà intellettuale, antinfortunistica,

ambientale, fiscale, assicurativa e previdenziale, ecc.), nonché nel rispetto delle rispettive regole di deontologia professionale, le regolamentazioni di autodisciplina ed i principi del presente Codice.
Al riguardo AEI promuove all’interno di tutte le sue componenti l’adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione di qualsivoglia tipologia di reato.

3. Etica e trasparenza

Ogni operazione e transazione è correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

4. Conflitto di interessi

I dipendenti, i collaboratori e i Soci attivi nella vita associativa si impegnano ad evitare qualsiasi situazione e decisione che possano comportare conflitti di interesse reali o apparenti con gli interessi di AEI.
Ciascun Socio si impegna a comunicare preventivamente al Collegio dei Probiviri possibili situazioni di conflitto di interesse nelle quali ritenesse di trovarsi. Il Socio dovrà astenersi dal partecipare alla vita associativa per la parte in cui tale partecipazione sia o possa essere influenzata dai propri interessi.

Il Collegio dei Probiviri, effettuate le opportune verifiche, ne darà a sua volta notizia al Consiglio Generale.

5. Omaggi e atti di cortesia

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali, pubblici dipendenti e Terzi non sono consentiti, se non di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter ingenerare il dubbio, da un osservatore imparziale, che siano finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I destinatari del presente documento nell’esercizio delle attività in nome e per conto di AEI non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore ed è altresì vietato dare o promettere denaro o altre utilità; tale condotta è vietata sia che venga realizzata nell’esclusivo interesse personale, sia che venga posta in essere nell’interesse o a vantaggio di AEI. Nei rapporti con fornitori di beni o servizi non vi debbono essere scambi di regali o di alcun altro genere di vantaggio che non sia di entità valore puramente simbolico.

6. Uso logo e materiale AEI

Il logo AEI è patrimonio di AEI e costituisce un autorevole riferimento per l’intero comparto elicotteristico. È vietato ogni uso che non sia a nome e nell’interesse di AEI, nonché strettamente connesso al ruolo di rappresentanza.
I documenti e il materiale distribuito nell’ambito dell’attività associativa, distinto con il marchio AEI, è di proprietà AEI; ogni suo utilizzo è vietato se non espressamente autorizzato o previsto contrattualmente. Pertanto tutti i destinatari sono tenuti ad evitare qualsiasi utilizzo del nome e del logo AEI con modalità non conformi alle finalità associative o che comunque possano arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome dell’Associazione.

L’utilizzo del nome e del logo deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da AEI.

7. Riservatezza

Tutti gli Associati devono altresì promuovere e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili e personali dei Soci. Gli Associati sono tenuti a rispettare il valore e la proprietà delle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza, nonché delle informazioni di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che dovessero essere raccolte o elaborate durante la vita associativa, e sono tenuti a non divulgarle senza autorizzazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

A tale fine, i Soci devono esercitare la dovuta cautela nell’utilizzo delle informazioni acquisite durante l’attività associativa e non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità contrarie alle leggi o che siano o possano essere di nocumento agli scopi ed ai valori di AEI.

8. Risorse umane
I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto; è vietata qualunque forma di lavoro irregolare. AEI richiede a tutti i destinatari del presente documento un comportamento improntato al rispetto della riservatezza e privacy in merito alle informazioni di cui vengano in possesso per qualsivoglia motivo (a titolo esemplificativo, informazioni e dati personali dei soci).
Dipendenti e i collaboratori hanno il dovere di proteggere le proprietà aziendali, in particolar modo i diritti di proprietà intellettuale, e le informazioni in loro possesso, di rispettare le strutture i e tutti gli strumenti che AEI, mette loro a disposizione.

9. Sicurezza e Salute sul lavoro

AEI e gli Associati promuovono, anche all’interno delle proprie Imprese, una cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ed a tal fine si impegnano a svolgere le proprie attività in conformità alle relative disposizioni normative ed in particolare a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).

La sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori sono elementi essenziali dell’operare di AEI e tutte le sue componenti. A tal fine vengono applicate integralmente le normative vigenti e di volta in volta vengono messe in atto tutte quelle azioni, anche suggerite dai lavoratori, per aumentare sempre più il benessere sul luogo di lavoro.

10. Oneri assicurativi, fiscali e contributivi

AEI e gli associati non possono intraprendere operazioni, investimenti, prodotti e altre iniziative con l’intento di evitare e/o di eludere le tasse, oppure di ottenere vantaggi fiscali indebiti in violazione della legge. Le attività intraprese dagli associati devono essere fondate su motivazioni economiche significanti (scopi di business leali). È severamente vietato intraprendere operazioni aventi come fine quello di aggirare le normative fiscali, oppure di ottenere una riduzione o un reintegro delle tasse, altrimenti non dovuto. Le informazioni fornite alle autorità fiscali e agli altri organi rilevanti devono essere complete, corrette e veritiere. È vietato ritardare e ostacolare le attività poste in essere da dette autorità nel corso di attività di audit in materia fiscale o durante le ispezioni. AEI e gli associati si impegnano altresì al pieno rispetto delle norme di legge, regolamenti e contrattazione collettiva ai vari livelli in materia assicurativa, previdenziale e retributiva.

Tali impegni assumono una particolare rilevanza non solo rispetto al principio di legalità, ma anche riguardo al valore che AEI e gli associati riconoscono alle risorse umane quale elemento portante dell’attività quotidiana nonché dello sviluppo del proprio business.
Per le anzidette ragioni, tali aspetti costituiranno fondamentale elemento di valutazione tanto ai fini delle domande di ammissione quanto in costanza di rapporto associativo.

11. Pubblica Amministrazione
I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono mantenuti in maniera trasparente, rigorosa e coerente con la missione e con le attività di AEI.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire o promettere -sia direttamente che indirettamente- a funzionari e impiegati pubblici beni, doni o altre utilità che non siano di valore puramente simbolico.
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o dei rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservate esclusivamente ai rappresentanti ed al personale a ciò preposto e regolarmente delegato.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Italia o all’estero, non è consentito corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o utilità di qualsiasi genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti e privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
AEI vieta ai propri associati, rappresentanti e dipendenti di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi e/o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse dell’Associazione, contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato, da un ente pubblico o dalla Comunità Europea.

12. Ambiente

AEI pertanto si impegna a promuovere il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che l’attività degli associati sia svolta in modo conforme ai principi etici. AEI promuove e chiede a tutte le sue componenti di promuovere comportamenti virtuosi in occasione di collaborazioni con altre imprese provenienti dai c.d. Paesi a rischio mediante l’adozione di cautele ed impegni reciproci (come ad esempio l’apposizione nelle clausole contrattuali di un’idonea dichiarazione che attesti l’adesione a specifici obblighi sociali e l’impegno reciproco volto a scongiurare la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione e disastri ambientali riconducibili alle attività d’impresa).

13. Terzi

AEI promuove la massima imparzialità e trasparenza e rifiuta qualunque forma di discriminazione e favoritismo nei rapporti con fornitori, professionisti e di qualunque altra controparte non precedentemente identificata.
I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza. Nella scelta dei fornitori di beni o servizi AEI privilegia l’affidabilità e la capacità di assolvere con professionalità le obbligazioni assunte. AEI è attenta alla valutazione del rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta, senza discriminazioni o valutazioni soggettive e privilegiando l’effettiva possibilità di concorrenza fra fornitori.

AEI può sostenere finanziariamente la propria attività anche ricorrendo a forme di contribuzione diverse dalle quote associative o da eventuale attività formativa (ad esempio accettando sponsorizzazioni), purché queste non la distolgano dal perseguimento dei suoi scopi e non si pongano in contrasto con i valori espressi dal presente Codice.

Nell’ambito delle rendicontazioni annuali fornite ai soci saranno singolarmente elencati i contributi ricevuti, i soggetti che li hanno erogati e l’utilizzo che ne è stato fatto.

Le risorse finanziarie reperite devono essere gestite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’AEI e mai a vantaggio personale.
La violazione delle norme del Codice, richiamato nei contratti, costituisce, a seconda della gravità, giusta causa di revoca o risoluzione dei contratti stessi con ogni conseguenza di legge.

14. Mass media e comunicazione Istituzionale

AEI fornisce ai media comunicazioni conformi e coerenti con le politiche ed i programmi associativi. L’Associazione garantisce che le informazioni e le dichiarazioni pubbliche (comprese previsioni, obiettivi, risultati, comunicati stampa e discorsi) siano oneste, accurate, puntuali e rappresentative.
I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa in generale sono di esclusiva pertinenza del Presidente, del Consiglio Generale e/o di soggetti specificamente delegati, anche nel rispetto della fondamentale esigenza di riservatezza che le informazioni di natura interna impongono.

Le informazioni riguardanti obiettivi, risultati e punti di vista dell’Associazione sono fornite dal Presidente, dal Consiglio Generale e/o da soggetti specificamente delegati previo condivisione con il Presidente e/o il CdA.
Qualsiasi informazione fornita ai mezzi di comunicazione dovrà essere accurata, in linea e coerente con le politiche dell’Associazione e comunque sempre scevra da giudizi, commenti, opinioni e apprezzamenti di carattere personale. Dovrà rispettare leggi e normative e i principi di condotta professionale e dovrà essere chiara e trasparente.

È assolutamente vietato rilasciare notizie false. Tutti i destinatari del presente documento non dovranno fornire informazioni private che non siano di dominio pubblico relative ad Associati ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione, né contattarli per rilasciare notizie di carattere riservato.
Tutte le informazioni su AEI e le dichiarazioni pubbliche, comprese le previsioni, obiettivi, risultati, i comunicati stampa, i discorsi e le altre comunicazioni, devono essere oneste, accurate, puntuali e rappresentative dei fatti.

Per assicurare una divulgazione coerente e accurata delle informazioni relative a AEI e la non divulgazione delle informazioni riservate, soltanto le persone a ciò preposte e/o appositamente delegate sono autorizzate a rispondere a domande di giornalisti/analisti finanziari, investitori o del pubblico in generale. L’effettuazione di pubblici interventi in nome e per conto di AEI, anche attraverso i media, la partecipazione a convegni, congressi e seminari, la redazione di articoli e saggi, è autorizzata dal Presidente, dal Consiglio Generale e/o da soggetti specificamente delegati previa condivisione con questi ultimi dei testi e delle relazioni predisposte.

Qualora chiunque tra i destinatari del presente documento venga avvicinato o contattato per ottenere informazioni sull’Associazione deve annotare il nome della persona richiedente e notificarlo immediatamente al responsabile associativo designato ai rapporti con la stampa e mass media.

RUOLO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, cui è demandata la verifica del rispetto del presente Codice, a richiesta del Consiglio Generale e di qualsiasi parte interessata, è chiamato ad interpretare le norme del presente Codice, a definire qualsiasi controversia relativa ai rapporti associativi e ad esprimere parere non vincolante sulle disposizioni del presente Codice.

Nell’esercizio dei suoi compiti, il Collegio dei Probiviri:

  • −  opera in base ad un proprio regolamento;

  • −  riceve e provvede ad istruire le segnalazioni di presunte infrazioni alle prescrizioni del presente

    Codice.
    Il Collegio, ove lo ritenga opportuno, può emettere raccomandazioni preventive in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazioni del Codice, non appaiano conformi ai principi generali del Codice stesso o dell’etica associativa.

    ATTUAZIONE DEL CODICE

    L’osservanza del Codice da parte di tutti i destinatari integra ed esplicita gli obblighi di diligenza nell’esecuzione dell’incarico assunto o del rapporto contrattuale sottoscritto.

    La violazione delle norme del Codice costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dall’adesione all’AEI o dal rapporto contrattuale, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste.
    Qualsiasi parte interessata può segnalare al Collegio dei Probiviri o al Consiglio Generale di AEI un comportamento, tenuto da uno qualsiasi dei soggetti destinatari del presente documento contrario al presente Codice Etico e del Valori associativi o comunque lesivo dell'etica e dell'immagine dell'Associazione. Il Consiglio Generale è responsabile del rispetto del presente Codice che per tale attività si avvale del Collegio dei Probiviri.

    Il Consiglio Generale, per le violazioni al presente Codice, su proposta del Collegio dei Probiviri, può deliberare le sanzioni previste al Titolo I Capo III art.1, 2, 3, 4, 5 del Regolamento di attuazione di AEI.
    L’osservanza del Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori, che si aggiunge all’obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del rispettivo contratto di lavoro secondo buona fede, è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

    I provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono irrogabili conformemente a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle diverse tipologie di lavoratori.
    Per gli Associati le violazioni delle norme del Codice costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di associazione.

    A tal proposito, i provvedimenti nei confronti degli Associati potranno essere la censura del Presidente verbale o scritta, la sospensione dell’Associato (persona fisica o giuridica), la decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi, l’espulsione dell’Associato (persona fisica o giuridica).

    ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

    Il presente Codice viene pubblicato in forma accessibile a tutti sul sito dell’AEI, esso costituirà riferimento nei rapporti contrattuali con i Terzi e la sua integrale accettazione è requisito essenziale nei rapporti con il personale e con gli Associati.

    Il presente Codice entra in vigore dalla data di delibera dell’Assemblea dei Soci.
    Per tutte le richieste di informazione nonché le eventuali segnalazioni, dovrà essere contattato il Collegio dei Probiviri con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito web AEI. 

Allegati:
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Assemblea straordinaria 28 gennaio 2016

ASSOCIAZIONE ELICOTTERISTICA ITALIANA STATUTO
TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Scopi ed obiettivi

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione di categoria, su basi apolitiche, di persone giuridiche operanti nel settore elicotteristico, con denominazione Associazione Elicotteristica Italiana.

L’Associazione Elicotteristica Italiana - in forma abbreviata “AEI” – con sede in Milano, Piazza Castello n. 26 è l’Associazione delle imprese che operano nel settore elicotteristico, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

AEI è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

AEI partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

AEI è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

  1. a)  esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confin- dustria e con le altre componenti del sistema confederale

  2. b)  assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni

  3. c)  erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e spe- rimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.

A tal fine, AEI è impegnata a:

  1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di cre-

    scita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori

    rappresentati

  2. attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e part-

    nership con enti esterni

2

  1. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti stra- tegici

  2. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

L’Associazione, che non ha scopi di lucro, si propone di individuare le esigenze, nonché le prospettive, presenti e future, dell’elicottero, promuoverne l’impiego presso gli enti governativi, le amministrazioni regionali e locali, le aziende ed il pubblico, in genere, sia in Italia che all’estero.

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello statuto confederale, in raccordo alla propria mission e nel rispetto delle norme applicabili, anche regolamentari e di settore, AEI persegue i seguenti scopi:

  1. promuovere o esaminare ogni provvedimento di carattere legislativo, amministra- tivo, economico e finanziario, che coinvolga gli interessi dei soci, sostenendo ogni e qualsiasi intervento a favore dei soci stessi, che sia ritenuto opportuno ed instau- rando i necessari rapporti con gli organi ed enti competenti

  2. promuovere l’apertura ed il mantenimento di eliporti e di aviosuperfici, idonee per l’impiego dell’elicottero e dotate delle necessarie infrastrutture

  3. rappresentarepressoleautoritàprepostealcontrollodellospazioedeltrafficoaereo le esigenze specifiche degli operatori di elicottero, svolgere tutte le possibili azioni per ottenere la necessaria tutela e lo snellimento burocratico

  4. promuovere la costituzione ed il miglioramento dei varchi doganali e di frontiera, di interesse specifico della categoria

  5. curare ed aggiornare la raccolta dei dati e delle informazioni di carattere economico, legislativo e statistico, riguardanti l’impiego dell’elicottero, dandone divulgazione ai soci

  6. costituire un centro di competenza e di esperienze per tutti gli aspetti dell’elicottero, della sua gestione e del suo impiego; incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e di sistemi per il continuo miglioramento della sicurezza e della efficienza e della econo- micità di impiego dell’elicottero nei vari settori

  7. promuovere la formazione e la qualificazione di piloti e di tecnici specializzati per l’impiego dell’elicottero, incoraggiando la costituzione di centri di addestramento

  8. diffondere nel pubblico, anche attraverso azioni di stampa e di pubbliche relazioni,

    la conoscenza dell’elicottero e del suo potenziale, e promuoverne l’accettazione. L’associazione potrà, altresì, promuovere e collaborare nella pubblicazione di perio- dici, riviste e monografie

  9. stabilire e mantenere i contatti con, ed eventualmente associarsi ad, organizza- zioni/associazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità similari

10.rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, sindacale, legale e tributario

11.ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati

12.stipula di contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese associate e col- laborare alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali

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13.promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione a politiche specifiche di sviluppo e crescita, tali da garantire dinamiche di piena con- correnzialità e competitività del settore

14.supporto all’internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e pro- mozionali in Italia e all'estero

15.informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse gene- rale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema

16.svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale

17.organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di in- teresse generale o settoriale

18.difesa e rappresentanza, in sede giurisdizionale, degli interessi di categoria degli associati

Su delibera del Consiglio generale AEI ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o

attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission. AEI non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

 

TITOLO II – SOCI
Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della AEI, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale – ovvero, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti, basi operative e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. A)  operatoricommercialiinpossessodiregolarecertificatodiidoneitàtecnica,nonché di una valida licenza commerciale rilasciata dai competenti uffici dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

  2. B)  aziendeproprietarie/esercentidielicottero;

  3. C)  aziendedimanutenzionedielicotteri,motoriecomponentistica;aziendedivendita

    e di servizi per elicotteri.

All’atto dell’iscrizione, ogni socio di categoria A) è tenuto a dichiarare la principale attività svolta tra le seguenti: OFF-SHORE/HEMS, Lavoro Aereo, Scuola e Corporate; tale dichiarazione, da aggiornare in occasione del rinnovo degli organi sociali, dovrà contenere anche il numero totale dei dipendenti dell’azienda associata.
Le predette imprese devono:

  1. a)  essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordina- mento generale

  2. b)  assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale

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c) ispirarsialleregoledelmercatoedellaconcorrenzaattraversocomportamentiorien- tati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da con- flitti di interesse con gli scopi perseguiti da AEI, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi

d) disporre di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente poten- ziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Possono inoltre aderire ad AEI, in qualità di “soci aggregati”, ove ne facciano richiesta e su proposta del Consiglio generale:

  1. a)  istituti scientifici, associazioni, nonché centri di formazione e di addestramento, in- teressati allo sviluppo e all’impiego dell’elicottero;

  2. b)  compagniediassicurazioneoperantinelramoaeronautico;

  3. c)  uffici di rappresentanza in Italia di società straniere;

  4. d)  altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate

    come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro nu- mero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Asso- ciazione;

  5. e)  altre Associazioni, Organismi e Organizzazioni, anche costituite da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell’area di competenza di AEI che, pur condividendo obiet- tivi e finalità generali di AEI, non abbiano i requisiti per l’ammissione diretta ma che abbiano elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo econo- mico con quelli dei Soci effettivi, sempre che le stesse non siano associate ad altra organizzazione operante, con scopi analoghi, al di fuori del sistema confederale.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nell’elenco soci e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

 

Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con indicazione della categoria di appartenenza, e compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

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Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni, a decorrere dall’inizio del trimestre in cui l’iscrizione avviene, e si intende tacitamente rinnovato per periodi biennali ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di sei mesi prima di ogni scadenza.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da AEI e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all’Assemblea esercitando l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea, senza diritto di voto e senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad AEI ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

La qualità di socio, anche se aggregato, comporta l’obbligo del pagamento dei contributi associativi annuali, nella misura e con le modalità che il Consiglio generale proporrà all’Assemblea e che quest’ultima approverà. In caso di variazione della quota annuale, o comunque in caso di recesso dalla posizione di socio, il recedente sarà

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tenuto a continuare a pagare la quota accettata in precedenza, fino alla scadenza del biennio di iscrizione.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti rispetto all’obbligazione di pagamento dei contributi associativi.

I soci devono, altresì:

  1. a)  partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assem- blea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;

  2. b)  nonassumereiniziativedicomunicazioneesternachepossanoavererisvoltinega- tivi sugli interessi rappresentati da AEI ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione/Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’uti- lizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

  3. c)  fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

 

Articolo. 6 – Sanzioni

E’ sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 7 – Organi associativi

Sono organi di AEI: a) l’Assemblea;

  1. b)  il Consiglio generale;

  2. c)  il Presidente e i Vice Presidenti;

e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

 

TITOLO III GOVERNANCE

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Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che può essere effettuato sino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell’ambito statutario.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e si può tenere anche in teleconferenza o videoconferenza. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di Aprile per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.
Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.
I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio effettivo vengono calcolati in base al contributo versato secondo un criterio meno che proporzionale, come previsto nel regolamento di attuazione dello statuto.

Ciascun socio effettivo può farsi rappresentare per delega da altro socio, anche se di categoria e/o tipo di attività diversi, o da persona fisica di fiducia. I soci aggregati partecipano all’Assemblea ma non dispongono di alcun voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell’Assemblea:
1. eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente, i Vice Presidenti, questi ultimi su pro-

posta del candidato Presidente, ed approvare il relativo programma di attività 2. eleggere, ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio generale

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  1. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili

  2. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federa-

    zione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa

  3. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo

  4. modificare il presente statuto

  5. deliberare lo scioglimento di AEI e nominare uno o più liquidatori

  6. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale o dal

    Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

 

Articolo 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da ulteriori 8 membri. Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto a candidare per l’elezione in Assemblea almeno un membro del Consiglio generale, secondo lo schema individuato nel regolamento di attuazione del presente statuto.

E’ facoltà del Presidente nominare fino ad un massimo di due consiglieri, da aggiungersi ai membri di cui sopra.

I componenti del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari. E’ ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

  1. proporre all'Assemblea il Presidente, il relativo programma di attività e i Vice Presi-

    denti come previsto nel regolamento di attuazione;

  2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il consegui-

    mento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

  3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-

    economico;

  4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la ge-

    neralità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea

  5. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e approvare il bilancio preventivo;

  6. proporre all’Assemblea i criteri per la fissazione dei contributi ordinari e straordinari

    di cui al successivo articolo 14, determinandone gli importi;

  7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;

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8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di associativi;

9. approvare le domande di adesione;

  1. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente

    statuto;

  2. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;

  3. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la

    costituzione delle stesse;

  4. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Pre-

    sidenti;

  5. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;

  6. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

  7. deliberare le sanzioni di sospensione;

17.esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

 

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi. Non è ammessa la rielezione, né per mandati consecutivi, né per mandati successivi. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

  1. la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudi-

    zio;

  2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle delibera-

    zioni degli organi direttivi;

  3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle

    articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di

    immotivata inerzia;

  4. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

  5. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In occasione dell’elezione del Consiglio generale, è facoltà del Presidente nominare fino ad un massimo di due consiglieri, da aggiungersi agli 8 membri di cui all’art. 9 che precede.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

 

Articolo 11 – Commissione di designazione

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La Commissione è composta da tre membri che possono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, individuati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, sentiti i Past President.

La Commissione deve insediarsi 2 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 2 settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi ed indicazione dei Vice Presidenti e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività, nonché alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

 

Articolo 12 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo

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ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell’Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta ai Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato ad attività istituzionali.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.

 

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE Articolo 13 – Comitati permanenti

Potranno essere costituiti dal Consiglio generale, ove ritenuti necessari, i seguenti Comitati permanenti:

a) Comitato Tecnico, che tratta questioni relative alla aeronavigabilità dei velivoli, sicurezza, caratteristiche tecniche degli elicotteri, nonché formazione del perso- nale, eliporti ed infrastrutture;

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  1. b)  Comitato Operazioni e Normative, che tratta tematiche normative inerenti all’im- piego del personale, alla qualifica del personale, nonché inerenti profili assicura- tivi e doganali;

  2. c)  Comitato Relazioni Sindacali, che anche interfacciandosi con le competenti asso- ciazioni di categoria, cura le trattative sindacali ed i rinnovi contrattuali.

La costituzione di altri comitati, permanenti o a termine, potrà essere deliberata dal Consiglio generale.
Il Consiglio generale nomina i presidenti dei vari comitati, che resteranno in carica per4 anni. Il presidente designa, inoltre, un coordinatore per ciascun comitato.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori dei comitati rappresentati di enti, istituti o esperti, interessati ai temi trattati.

I comitati sono convocati a cura del coordinatore, almeno tre volte all’anno. Il rendiconto dei lavori viene trasmesso ai soci tramite il responsabile amministrativo. Azioni di particolare rilievo promosse dai comitati debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio generale, che, in casi di speciale impegno, potrà richiedere l’approvazione all’Assemblea.

 

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO Articolo 14 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

  1. contributi e quote di ammissione

  2. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve

  3. gli investimenti mobiliari e immobiliari

  4. le erogazioni o lasciti a favore dell’Associazione.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

I contributi annuali ordinari sono costituiti da un importo fisso – in caso di aziende appartenenti allo stesso Gruppo l’importo fisso è da versare un’unica volta per tutte le società del Gruppo – e da una quota variabile, definiti entrambi secondo le modalità individuate e proposte dal Consiglio generale. Per le adesioni avvenute in corso di esercizio, contributi o altri oneri associativi sono dovuti in proporzione alla residua frazione dell’esercizio stesso.

La quota variabile è determinata sulla base del numero di dipendenti riferito all’ultimo esercizio approvato, così come risultante da apposita dichiarazione formale dell’Associato stesso, da inviarsi all’Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

Articolo 15 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

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Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell’Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell’Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 16 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30 % dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei 3⁄4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Articolo 18 – Norma transitoria

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo rispetto a quello di approvazione da parte dell’Assemblea e l’efficacia delle disposizioni statutarie qui contenute, per quanto non diversamente disposto, non sono subordinate all’adozione di apposite disposizioni regolamentari. Il Presidente ed i componenti del Consiglio eletti sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore ed in carica al

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momento dell’entrata in vigore del presente statuto mantengono l’incarico e, quindi, continueranno a svolgere le proprie funzioni sino alla naturale scadenza
In deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 9, i componenti del primo Consiglio generale eletto dall’Assemblea ai sensi del presente statuto dureranno in carica 3 anni, con scadenza in occasione dell’Assemblea ordinaria dell’anno 2019. Le successive elezioni del Consiglio generale sono disciplinate dall’art. 9 del presente statuto.

In deroga rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 10, è ammessa la rielezione del Presidente in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto, allo stesso titolo e comunque per un solo mandato.
Nel computo dei mandati di cui all’articoli 9 di cui sopra non si considera l’ultimo espletato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore e d in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto.

Milano, 28 gennaio 2016

Il Presidente Vittorio Morassi 

Allegati:
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio generale (di seguito CG).

2. La decisione positiva/negativa assunta dal CG viene comunicata a mezzo posta elettronica all’interessato e a tutti i soci effettivi.

3. Contro la delibera negativa del CG è ammessa domanda di riesame da parte dell’interessato, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione all’interessato di cui al precedente comma 2 del presente articolo. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è definitiva.

4. Contro la delibera positiva del CG è ammessa domanda di riesame da parte dei soci effettivi, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione al singolo socio effettivo di cui al comma 2 del presente articolo. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è definitiva.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. L’adesione si intende automaticamente rinnovata, di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto. In caso di rassegnate dimissioni del socio, i diritti ed i doveri derivanti dal rapporto associativo, ivi inclusa l’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, proseguono sino alla naturale scadenza del termine biennale in corso.

2. Ciascun socio potrà recedere prima della scadenza del biennio in corso in caso di dissenso manifestato nei confronti di deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie. Tale facoltà non potrà essere esercitata qualora la deliberazione sia stata assunta all’unanimità, ovvero il socio che intenda recedere abbia espresso voto favorevole alla predetta deliberazione. Nel caso in cui il recesso venga esercitato ai sensi del presente articolo, per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi, lo stesso avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. Ciascun socio potrà recedere prima della scadenza del biennio in corso in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per l’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, che proseguirà sino alla naturale scadenza del termine biennale in corso.

4. Il CG ha facoltà di deliberare la risoluzione unilaterale del rapporto associativo con ciascun associato, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata

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gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione unilaterale del rapporto associativo determina la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, fatta eccezione per l’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, che proseguirà sino alla naturale scadenza del termine biennale in corso.

5. In caso di fallimento del socio dichiarato con sentenza passata in giudicato il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, a far data dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. In caso di ammissione del socio ad altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale – il CG ha facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

6. La cessazione dell’attività aziendale determinerà anche la cessazione del rapporto associativo.

CAPO III - Sanzioni

Le sanzioni di cui al comma 6 dello Statuto sono così suddivise:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;

2. sospensione dell’impresa associata, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata, in particolare, anche per il caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;

3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare per perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

4. espulsione dell’impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CG - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l’azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell’Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la

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partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;

6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

  1. Le riunioni degli organi associativi sono convocate dal Presidente con comunicazione, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno, con trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l’Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

  2. Preavviso
    a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa

    per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento b. CG: 5 giorni, ridotti a 2in caso di urgenza.

  3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

    1. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 15% dei voti totali

    2. CG: su richiesta di 1/3 dei componenti

    3. CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a

      questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

  4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta di 7 giorni dalla richiesta.

  5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente del CG.

  6. Integrazione dell’ordine del giorno:

    1. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG fino

      a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche

      statutarie e scioglimento

    2. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta

      1. dal 50 % dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

      2. da almeno la metà dei componenti di CG, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

  7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG.

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CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

  1. Quorum costitutivi:

    1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle Associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati. In seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati;

    2. Il CG è validamente costituito quando siano presenti 1/4 dei componenti in carica. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica;

    3. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;

    d.solo per il CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza;

  2. Presidenza: Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.

  3. Segreteria:

    1. Assemblea e CG: le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad

      altra risorsa individuata all’interno della tecnostruttura associativa;

    2. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi

      direttivi

  4. Deleghe: presenza delegabile nel CG.

  5. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l’insediamento dell’organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

  6. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

  7. Possibilità di inversione dei punti all’ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

  8. Ammesso svolgimento simultaneo dell’Assemblea in più sedi attraverso l’ausilio di strumenti di audio e videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell’Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

  9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dal CG; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

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CAPO III – Deliberazioni e verbali

  1. Sistema attribuzione voti in Assemblea
    I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi contributivi, vengono determinati in base alla misura del contributo associativo corrisposto nell’anno precedente, secondo la seguente progressione:

    1. a)  fino a 2 volte il contributo minimo fisso, determinato di anno in anno

      dall’Assemblea, su proposta del Consiglio generale – 1 voto;

    2. b)  da 2 volte il contributo minimo fisso e fino a 10 volte lo stesso – 1 voto per quante volte nella misura del contributo associativo versato è compreso il predetto contributo minimo maggiorato del 20% e frazioni almeno pari alla metà. A titolo esemplificativo, laddove il contributo minimo fosse pari ad Euro 1.000,00 e qualora il contributo associativo versato da un associato nell’anno precedente fosse pari ad Euro 10.000,00, i voti spettanti in Assemblea risulterebbero pari a 10.000,00 : 1.200,00 = 8,3, arrotondato per difetto ad 8 per frazioni inferiori alla metà. Per frazioni pari o superiori

      alla metà si procederà con arrotondamenti per eccesso;

    3. c)  da 10 a 100 volte il contributo minimo fisso - 1 voto per quante volte nella

      misura del contributo associativo versato è compreso il predetto contributo minimo maggiorato del 40% e frazioni almeno pari alla metà. A titolo esemplificativo, laddove il contributo minimo fosse pari ad Euro 1.000,00 e qualora il contributo associativo versato da un associato nell’anno precedente fosse pari ad Euro 100.000,00, i voti spettanti in Assemblea risulterebbero pari a 100.000,00 : 1.400,00 = 71,4, arrotondato per difetto a 71 per frazioni inferiori alla metà. Per frazioni pari o superiori alla metà si procederà con arrotondamenti per eccesso;

    4. d)  oltre 100 volte il contributo minimo fisso – 1 voto per quante volte nella misura del contributo associativo versato è compreso il predetto contributo minimo maggiorato del 60% e frazioni almeno pari alla metà.

  2. Quorum deliberativi generali

    1. Le deliberazioni dell’ Assemblea e del CG sono prese a maggioranza dei voti

      presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo statuto ed il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.

    2. le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

  3. Quorum deliberativi speciali

a. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti e che rappresentino almeno il 30% dei voti spettanti a tutti i soci. Sulle materie riguardanti le modifiche statutarie, il CG delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali.

b.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei 3⁄4 dei voti esercitabili.

4. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e

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scioglimento. Nei casi in cui venga adottata la modalità di votazione a scrutinio segreto è ammesso il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;

  1. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;

  2. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;

d.partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;

e.proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;

  1. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea e CG; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

  2. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell’approvazione;

  3. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

  1. indetto dal Presidente, su proposta del CG

  2. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori

  3. almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio

  4. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l’espressione di voto attraverso risposte affermative o negative

  5. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

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CAPO I – Principi generali

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

  1. Le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e componente del CG sono gratuite. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

  2. Rotazione – durata massima dei mandati

    1. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni

    2. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.

4.In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, verranno indette elezioni suppletive in CG per la ricomposizione dello stesso. In tutti gli altri organi, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti , gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall’Assemblea. I componenti così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti nominati ai sensi delle previsioni che precedono, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso

  1. In caso di concorso alla Presidenza e alla Vice Presidenza dell’Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento. Per tutte le cariche direttive è necessaria la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

  2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

  3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale.

4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

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CAPO III – Decadenza

1.Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

  1. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare; non ammessa la giustificazione dell’assenza dopo l’inizio della riunione.

  2. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico.

  3. In situazioni di criticità, l’autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell’impianto etico-valoriale del sistema;

  4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

    TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

  1. I componenti del Consiglio generale sono eletti dall’Assemblea sulla base di una lista formata mediante autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
    Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi, ha diritto di candidare, per l’elezione in Assemblea, un numero massimo di candidati del Consiglio generale in base alla misura del contributo associativo corrisposto nell’anno precedente, secondo la seguente progressione:

    a) fino a 2 volte il contributo minimo fisso – fino ad un massimo di 1 candidato; e) da 2 volte il contributo minimo fisso e fino a 10 volte lo stesso – fino ad un

    massimo di 2 candidati;
    f) oltre10volteilcontributominimofisso–finoadunmassimodi3candidati.

  2. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

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3. Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi, può esprimere i propri diritti di voto, come previsto dal titolo II capo III, per un massimo di quattro candidati da scegliersi tra quelli di cui all’art. 1. In ogni caso il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire e non può superare i 2/3 degli eligendi.

4. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

5. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

1.Il CG elegge la Commissione di designazione, composta da 3 membri, come indicato ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto.

  1. Consultazioni: la Commissione di designazione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso dei soci. A tal fine, la Commissione di designazione predispone un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 2 date d’incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

  2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con uno sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

  3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al CG.

  4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.

  5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

  6. In caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

  7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

  8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

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  1. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;

  2. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;

  3. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;

  4. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

  1. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

  2. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

  3. In caso di voto negativo dell'Assemblea va ripetuta la procedura di designazione, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica. In caso di nuovo voto negativo dell’Assemblea, insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

14. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripetizione della procedura di designazione.

CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

  1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del CG.

  2. Il CG delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

  3. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge iI Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

    TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

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1. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e che non si siano potute definire bonariamente, nonché tra i singoli Associati e l’Associazione, eccezion fatta per le ipotesi di inadempimento degli Associati all’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, per la quale resta ferma la facoltà dell’Associazione di adire il Giudice Ordinario.

2. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 6 Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 6 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 6 Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c., dal Codice etico e dalla carta dei valori associativi.

3. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l’impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

4. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

5. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L’importo del deposito cauzionale è stabilito all’inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

6. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

7. Possibilità di rifiutare l’incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un’istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

8. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regola procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

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CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio arbitrale si è costituito e ha avviato l’esame della controversia. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Può chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

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CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1°al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

AEI realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale

b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni

c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale. 

A tal fine, AEI è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati 

2. attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni

3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici

4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

    • Statuto 
    • Regolamento
    • Codice Etico e dei Valori Associativi Confindustria
    • Codice di Condotta AEI